keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- altruismo 10
- dati 10
- organizzazioni 8
- riconosciute 7
- logo 4
- registro 4
- comune 4
- pubblico 4
- unione 3
- articolo 3
- nazionale 2
- tiene 2
- atti 2
- esecuzione 2
- link 1
- garantire 1
- facilmente 1
- identificabili 1
- tutta 1
- stabilisce 1
- mediante 1
- disegno 1
- espongono 1
- chiaro 1
- modo 1
- pubblicazione 1
- online 1
- consultiva 1
- offline 1
- procedura 1
- attività 1
- secondo 1
- adottati 1
- accompagnato 1
- codice 1
- relativa 1
- «organizzazione 1
- nonché 1
- purché 1
- pubblici 1
- ciascuna 1
- autorità 1
- competente 1
- registrazione 1
- aggiorna 1
- periodicamente 1
- a 1
- fini 1
- informativi 1
- registrata 1
Articolo 17
Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
1. ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2. A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.
Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
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